Maternità surrogata - divieto in Italia - possibile l'adozione ex art. 44
In caso di maternità surrogata all'estero, è possibile chiedere in Italia l'adozione in casi particolari ex art. 44
In caso di maternità surrogata all'estero, è possibile chiedere in Italia l'adozione in casi particolari ex art. 44
Nell'adozione particolare, il dissenso del genitore naturale è superabile in assenza di un concreto rapporto affettivo con il minore
Cosa significa impossibilità di affidamento preadottivo: l'adozione ex art. 44 va ammessa a prescindere da una situazione di abbandono del minore
L'adozione pronunciata all'estero e poi riconosciuta in Italia non può essere revocata
L'adozione particolare ex art 44 lett. d) è ammissibile anche se il minore non è in stato di abbandono
L'adozione pronunciata all'estero può essere riconosciuta in Italia anche a favore di single, coppie di fatto ed omossessuali
Nel procedimento di adozione, è necessario l'ascolto del minore sotto il controllo diretto del giudice
E' possibile adottare il figlio del coniuge, oppure un minore non in stato di abbandono, anche da single, secondo l'art. 44 L. 184/83 (adozione particolare)
Il Tribunale di Roma ha ammesso la "adozione in casi particolari" in favore della compagna della madre
In caso di forte legame affettivo con il padre naturale, non può ammettersi l'adozione particolare ex art. 44, lett. b, L. n. 184/83
Cittadini italiani residenti all'estero: procedura per l'adozione di un minore straniero
Adozione internazionale: come adottare un minore straniero
Il riconoscimento in Italia di adozioni internazionali è possibile per i cittadini italiani residenti all'estero da almeno due anni
L'affidatario può adottare il minore affidato, chiedendo l'adozione in casi particolari, anche se i genitori naturali sono ancora in vita
I single possono chiedere il riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione, purchè l'adozione non produca effetti legittimanti
Le adozioni e gli affidamenti preadottivi pronunciati all'estero possono essere riconosciuti in Italia ad ogni effetto di legge
Per l'adozione in casi particolari, l'adottato assume un doppio cognome (dell'adottante e della famiglia di origine).
Con l'adozione in casi particolari cessa l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori naturali.
L'adozione in casi particolari non recide i rapporti tra il minore e la famiglia di origine. Il minore conserva il proprio cognome.
La disponibilità dei parenti ad accogliere il minore non è sufficiente da sola ad escludere lo stato di abbandono, presupposto della dichiarazione di adottabilità del minore stesso
L'affidamento preadottivo è revocabile quando il genitore affidatario pone in essere comportamenti violenti a danno del minore
Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il Tribunale può adottare provvedimenti provvisori nell'interesse del minore.
L'affidamento provvisorio presuppone una difficoltà temporanea e superabile della famiglia di origine; lo stato di adottabilità, invece, presuppone l'inidoneità o mancanza assoluta dell'ambiente familiare.
Il rifiuto dei genitori all'adozione in casi particolari è superabile solo se i genitori non esercitano più potestà genitoriale.
Procedimento e funzioni consolari per l'adozione di minore italiano da parte di genitori residenti all'estero
Non è legittimo il decreto di idoneità all'adozione che faccia riferimento all'etnia dei minori adottandi
In caso di adozione, cessa l'obbligo di mantenimento a carico del genitore biologico.
Per l'adozione in casi particolari, è necessario il consenso dei genitori esercenti la potestà e del coniuge dell'adottando.
In materia di adozione in casi particolari, il genitore naturale è il rappresentante legale del minore e quindi è legittimato ad impugnare il provvedimento di adozione
I single possono chiedere l'adozione, sia nazionale che internazionale, ma solo in casi determinati.
In tema di adozione di minori, i provvedimenti stranieri non sono automaticamente efficaci in Italia ma devono essere dichiarati tali dal Tribunale per i minorenni
L'adozione internazionale è ammessa negli stessi casi dell'adozione nazionale, e, quindi, sia nelle ipotesi di adozione legittimante sia nelle ipotesi di adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44 della legge 183/84
In caso di impossibilità di affidamento preadottivo, è possibile adottare un minore ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'adozione n. 183/84
È possibile adottare un minore che non è in stato di adottabilità in quattro casi particolari, previsti dalla legge 184/83 (cosiddetta "adozione in casi particolari")
Nozione di residenza abituale del minore: affidamento e provvedimento cautelare di presa in carico del minore al di fuori della famiglia