I provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, pronunciati in un Paese che non ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, o che non ha stipulato accordi bilaterali nello spirito di detta Convenzione, non sono automaticamenti efficaci in Italia, in deroga al principio generale dell'immediato riconoscimento delle sentenze straniere di cui agli articoli 64 e seguenti della Legge 31 maggio 1995 n. 218 (Corte di Cassazione, sentenza 18 marzo 2006, n. 6079).
Affinchè tali provvedimenti abbiano valore giuridico in Italia, è necessario attivare un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni italiano, per ottenere una "dichiarazione di efficacia".
A tal fine, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni (articolo 36, comma 2, della Legge 4 maggio 1983 n. 184):
- sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
- gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
- siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
- sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
La pronuncia del Tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero è impugnabile con l'appello, e non, direttamente, con il ricorso per Cassazione, in quanto, pur essendo adottata in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza.