La Legge n. 184/1983 prevede agli articoli 40 e seguenti la possibilità di adottare un minore italiano da parte di persone (italiane o straniere) residenti all'estero.
In particolare l'articolo 40 citato prevede che i residenti all'estero, stranieri o italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio.
Il console inoltra la domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, é competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja, in luogo della procedura disciplinata dal detto articolo 40, si applicano le procedure stabilite nella Convenzione stessa per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati.
Per il resto si applica la Legge n. 184/83.
Nell'ambito del procedimento, il console del luogo ove risiedono gli adottanti svolge le seguenti funzioni:
- vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
- qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato.