La Cassazione, con ordinanza del 27 giugno 2018, n. 16990, ha sancito che non può essere revocata l'adozione pronunciata all'estero, una volta che la stessa è stata riconosciuta in Italia con decreto passato in giudicato.
Il caso
In particolare la Cassazione è stata chiamata a valutare il caso di una minore brasiliana, adottata da coppia italiana.
L'adozione è stata poi riconosciuta in Italia con decreto, secondo la procedura prevista dalla Legge adozioni.
Successivamente all'adozione, sono insorti dei problemi tra i genitori adottivi che hanno compromesso la capacità genitoriale degli stessi.
Il Tribunale ha quindi disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali e successivamente ad altri nuclei familiari.
In questo contesto, la coppia adottiva originaria ha chiesto al Tribunale la revoca dell'adozione nei confronti della giovane.
E' sorta quindi la questione circa l'ammissibilità di tale domanda di revoca, in quanto da una parte l'articolo 742 del Codice di procedura civile prevede che "I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati" (e nella specie si tratta appunto di un "decreto"); dall'altra tuttavia il decreto di riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero, produce in Italia gli effetti dell'adozione legittimante con attribuzione di un nuovo status alla persona (lo status di figlio). Esso quindi sarebbe equiparabile ad una "sentenza" di adozione, che - a differenza del decreto - non è suscettibile di revoca.
La decisione della Cassazione
Orbene, la Cassazione ha equiparato il decreto alla sentenza di adozione, così escludendo la possibilità di revoca.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, anche se il provvedimento del Tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero di adozione ha la forma del decreto, esso comunque produce l'effetto sostanziale di attribuire al minore lo status di figlio adottivo all'interno dell'ordinamento italiano, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 184/1983, articolo 35, comma 1, e articolo 27, comma 1.
Tale provvedimento ha carattere decisorio e definitivo e, quindi, nonostante la forma, ha valore sostanziale di sentenza. Esso è idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata e di conseguenza non è suscettibile di revoca ai sensi dell'articolo 742 del Codice di procedura civile.