In tal senso si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza del 1° giugno 2010, n. 13332.
In particolare la Cassazione ha affermato che: "Il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della Legge n. 184/83, articolo 30, non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia".
Per altro, qualora tali indicazioni siano state espresse dagli aspiranti genitori adottivi, ciò può essere valutato sfavorevolmente dal giudice di merito al fine di escludere l'effettiva idoneità degli stessi all'adozione internazionale.
Secondo la Cassazione, infatti, l'adozione internazionale deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione, per cui sarebbero del tutto irrilevanti le particolari caratteristiche somatiche e la provenienza etnica del minore.
La domanda di adozione da parte degli interessati deve quindi conciliarsi con l'accettazione dell'identità e della diversità del minore.
Se così non fosse, l'adozione sarebbe in contrasto con i fondamentali principi stabiliti dalle norme vigenti, tra cui, in primis, dalla Convenzione dell'Aja e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, per le quali le procedure dell'adozione internazionale devono assicurare in ogni caso l'interesse superiore del minore.