Colui che ha avuto in affidamento temporaneo un minore, potrà chiedere l'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, lettera d), Legge n. 184/83.
Questo anche se i genitori naturali del minore sono in vita. In tal caso, tuttavia, è necessario il loro consenso.
L'eventuale rifiuto dei genitori naturali può essere superato solo se questi non possono esercitare la potestà genitoriale (v. articolo "Adozione in casi particolari ed opposizione dei genitori e del coniuge").
La norma citata (articolo 44) intende salvaguardare il legame affettivo che si è instaurato tra il minore e l'affidatario, garantendo al minore stesso di restare nell'ambiente familiare che si è venuto a creare nel corso degli anni a seguito dell'affidamento (Tribunale per i minorenni di Perugia, 22 luglio 1997).
Il Tribunale per i minorenni verificherà che la detta adozione sia effettivamente conforme all'interesse del minore.
Si ricorda che questo tipo di adozione può essere chiesto anche da persone "single".