Nel caso di adozione in casi particolari, ai sensi dell'articolo 44 della Legge n. 184/83, la regola generale è quella secondo la quale il minore aggiunge (e non sostituisce) il cognome dell'adottante a quello della famiglia di origine.
A tale regola, tuttavia, si può derogare qualora il "doppio" cognome risulti in qualche modo pregiudizievole per gli interessi del minore (Tribunale per i minorenni di Cagliari, sentenza del 20 novembre 2006).
Ai fini dell'assunzione del cognome dell'adottante in sostituzione di quello dell'adottato, è rilevante la volontà del minore, purchè capace di discernimento.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla scelta di derogare o meno alla regola del "doppio" cognome, è salva la conservazione del legame tra l'adottato e la famiglia di origine.