In materia di adozione, nei casi particolari previsti dall'articolo 44 della Legge n. 184/83, è necessario che i genitori esercenti la potestà esprimano il proprio assenso all'adozione.
Se l'adottando è coniugato, è necessario anche l'assenso del coniuge.
Qualora i detti soggetti rifiutino di dare l'assenso, non sarà possibile in alcun modo procedere alla adozione (nei detti casi particolari), in quanto al giudice è preclusa ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all'interesse del minore, ai sensi dell'articolo 46 della Legge n. 184/83.
Tale valutazione è possibile solo se:
- i genitori siano decaduti dalla potestà genitoriale (Tribunale per i minorenni di Catania, sentenza del 13 gennaio 2010; Cassazione, sentenza del 26 luglio 2000, n. 9795);
- il coniuge non è convivente con l'adottando;
- il coniuge dell'adottando ed i genitori siano comunque incapaci o irreperibili.