La legge italiana prevede, tra le ipotesi di adozione in casi particolari (articolo 44 Legge n. 184/83), quella dell'adozione da parte del coniuge del figlio minore dell'altro coniuge (articolo 44, lettera b).
In tal caso, è necessario che il giudice accerti in concreto che l'adozione risponda comunque all'interesse preminente del minore, il quale deve risultare maggiormente tutelato attraverso l'inserimento del minore medesimo nel nuovo contesto familiare.
La preminenza dell'interesse del minore è sancita, tra l'altro, dall'articolo 57 della Legge n. 184/83 nonchè dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con Legge n. 176/91.
Sulla base di questi principi, è stato affrontato il caso di una richiesta di adozione ex articolo 44, lettera b), con riguardo ad un minore il cui padre naturale aveva rifiutato il consenso alla detta adozione sostenendo l'esistenza di un forte legame affettivo con il figlio.
In tal caso, la Cassazione ha respinto la richiesta di adozione particolare, onde evitare il sovrapporsi di due figure paterne, in contrasto con l'interesse del minore (Cassazione, sentenza del 9 maggio 2002, n. 6633).