In base ad una sentenza della Cassazione, l'obbligo di mantenimento del figlio minore posto a carico del genitore non affidatario dalla sentenza di divorzio, viene meno quando il minore sia stato adottato da un terzo.
Ciò in quanto la potestà sull'adottato ed il connesso obbligo di mantenimento spetta in via principale al genitore adottivo ed al di lui coniuge, in base agli articoli 147 del Codice civile, e 48 e 50 della Legge n. 183/84.
Il padre naturale, quindi, successivamente all'adozione, non dovrà corrispondere alcunchè per il figlio.
Il suo obbligo di mantenimento, tuttavia, non cessa definitivamente, ma può rivivere nel caso in cui venga meno la potestà dell'adottante o nel caso in cui quest'ultimo versi in situazione di difficoltà economica.
Salvo queste ipotesi, dunque, il padre naturale potrà chiedere al Tribunale che sia dichiarata la cessazione dell'obbligo di mantenimento previsto dalla sentenza di divorzio (Cassazione, sentenza del 30 gennaio 1998, n. 978).