Con l’ordinanza n. 347/05 la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale (quindi sia nelle ipotesi di "adozione legittimante" da parte di una coppia sia nelle ipotesi di "adozione in casi particolari" da parte di un singolo).
La Corte, in particolare, ha esaminato il caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva istaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza ed affetto.
I Giudici hanno affermato che dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all'adozione di stranieri nei casi particolari previsti dall'articolo 44 della legge 183/84.
Con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui al citato articolo 44.
Tale norma, infatti, regola l'adozione in casi particolari in una parte della legge (titolo IV) diversa rispetto all'adozione legittimante (titolo II).
Essa, quindi, non si occupa dell'adozione internazionale, che è regolata nel titolo III.
Il silenzio di tale norma, riguardo all'adozione internazionale, non può essere interpretato come inammissibilità dell'adozione di minori stranieri in casi particolari.
Inoltre va sempre ricordato che la Costituzione italiana garantisce il diritto del minore, italiano o straniero, ad essere allevato in un ambiente idoneo (articolo 30 della Costituzione).
Conseguentemente, in forza di una lettura costituzionalmente orientata delle norme, deve ritenersi ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari.