Prima dell'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de L’Aja del 1993 (Legge n. 476/98) era possibile il riconoscimento in Italia dell'adozione, dell'affidamento preadottivo ed anche di qualsivoglia "altro provvedimento in materia di tutela e protezione dei minori" emesso da un'Autorità straniera (articoli 31 e 32 della Legge n. 184/83), nel quale caso ben poteva farsi rientrare l’istituto della kafala.
Ad oggi questa normativa è stata interamente riformata: la Legge n. 476/98 contempla infatti soltanto le adozioni e gli affidamenti preadottivi.
Di conseguenza le adozioni internazionali in Marocco (come in altri Paesi di religione islamica) sono state di fatto bloccate.
Al riguardo si è prospettato in dottrina e in giurisprudenza il riconoscimento della kafala come adozione in casi particolari ex articolo 44, lettera d) della Legge n. 184/83 poiché in questi Paesi è sostanzialmente impossibile l'affidamento preadottivo dei minori abbandonati.
In tal senso ricordiamo la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Trento (decreto del marzo 2002) relativa ad una coppia italiana recatisi in Marocco per l’adozione internazionale che ha ottenuto il riconoscimento della kalala come adozione in casi particolari ex articolo 44, lettera d) della Legge n. 184/83, per impossibilità di affido preadottivo.