In tema di adozione legittimante, l'articolo 6 della Legge n. 184/83 pone il principio conformatore dell'istituto secondo il quale tale adozione è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", avendo finora ritenuto il legislatore tale statuizione opportuna e necessaria nell'interesse generale dei minori.
Deve pertanto escludersi che in contrasto con tale principio generale, allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 44 della Legge n. 184/83 (Cassazione, sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572).