L'articolo 15 della Legge n. 184/83 (Legge sulle adozioni), come modificato dalla Legge n. 149/2001, prevede il necessario ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore ma comunque capace di discernimento, nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità.
Sul punto si è posta la questione se tale principio sia applicabile esclusivamente al giudizio di primo grado (essendo la norma in questione inserita in tale contesto), o piuttosto se debba applicarsi anche ai successivi gradi di impugnazione.
La Cassazione si è espressa al riguardo affermando che l'ascolto del minore deve essere garantito in ogni fase e grado del procedimento, in quanto si tratta di un principio fondamentale posto a tutela dell'interesse del minore, e pertanto va esteso al giudizio di adottabilità complessivamente considerato (Cassazione, sentenza del 29 febbraio 2016, n. 3946).
Con la stessa pronuncia, la Cassazione ha anche colto l'occasione per precisare che l'ascolto del minore deve essere effettuato sotto il controllo diretto del giudice, il quale potrebbe anche conferire una delega specifica a degli esperti, ma non può essere sostituito dalle relazioni dei servizi sociali.