Nelle ipotesi di "adozione in casi particolari", previste dall'articolo 44 della Legge n. 184/1983, il minore non perde il cognome di origine ma acquista quello del padre adottivo che viene anteposto al primo.
Il cognome originario in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato.
Ciò è coerente con le finalità di questo tipo di adozione, che non vuole recidere il legame del minore con la sua famiglia di origine.
I giudici tuttavia ammettono la deroga al principio del "doppio cognome" qualora quest'ultimo sia pregiudizievole all'interesse del minore adottato (Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza del 10 gennaio 2008; Tribunale di Cagliari, sentenza del 20 novembre 2006).
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante.
Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.