Nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità il Tribunale, in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo, ha la facoltà di adottare ogni opportuno provvedimento provvisorio necessario nell'interesse del minore (articolo 10, comma 3, della Legge n. 184/1983).
Ad esempio può disporre:
- il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare;
- la sospensione della potestà dei genitori sul minore;
- la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore;
- la nomina di un tutore provvisorio.
I provvedimenti su indicati assolvono una funzione meramente cautelare e provvisoria.
Essi pertanto sono revocabili e modificabili in ogni momento, anche d'ufficio. Inoltre cesseranno automaticamente di essere efficaci nel momento in cui sarà concluso il procedimento di adottabilità.
Nei casi di urgente necessità i provvedimenti provvisori, sempre nell'interesse del minore, possono essere adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da questi delegato. In tal caso, i provvedimenti dovranno essere confermati, modificati o revocati entro trenta giorni dal Tribunale stesso in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate (ossia i genitori, o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore, il rappresentante dell'istituto o l'affidatario).
Verrà sentito anche il minore se ha compiuto dodici anni. Se è di età inferiore, verrà ascoltato solo in considerazione della sua capacità di discernimento.
I detti provvedimenti devono essere comunicati:
- al pubblico ministero;
- ai genitori.
Sia il pubblico ministero sia i genitori possono impugnarli, proponendo ricorso in Corte di Appello, sezione minorenni, oppure in Cassazione per violazione di legge.