Cosa fare quando si riceve un atto dell’Agente della riscossione?
Si possono percorrere tre strade (oltre, naturalmente, a quella di pagare senza eccepire nulla).
La prima è quella di impugnare l’atto dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, se si ritiene infondata la richiesta di pagamento o se sono stati commessi errori nella procedura di riscossione.
La seconda è quella di presentare un’istanza di autotutela all’Ente creditore, chiedendo lo sgravio/discarico, se l’infondatezza della richiesta di pagamento è così evidente da poter essere riconosciuta dallo stesso Ente creditore, senza fare ricorso all’Autorità giudiziaria (ad esempio quando il pagamento è già avvenuto e si è in possesso della ricevuta).
La terza è quella di chiedere la rateizzazione del debito iscritto a ruolo, se non si è in grado di pagare l’intero importo e non vi sono fondati motivi di contestazione.
Cosa succede se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla notifica?
Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, se le somme non sono state pagate e non è stata concessa la sospensione, l'Agente della riscossione può:
- disporre il fermo amministrativo dell'auto;
- effettuare l'iscrizione di ipoteca sulla casa;
- avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio può pignorare beni mobili e immobili, crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto).
Nel caso in cui si proceda ad esecuzione forzata dopo un anno dalla notifica della cartella, l'Agente della riscossione dovrà notificare un avviso contenente l'intimazione a pagare entro cinque giorni (considdetta "intimazione di pagamento").