Come si contesta una cartella esattoriale
La cartella esattoriale può essere contestata presentando ricorso all’Autorità Giudiziaria competente oppure presentando istanza di autotutela all'Ente creditore per ottenere lo "sgravio", ossia l'annullamento del credito.
Nel ricorso bisogna indicare espressamente i motivi per cui si ritiene di non dover pagare. Ad esempio:
- Vizi propri della cartella
In linea generale la cartella può essere contestata per vizi formali propri, quali ad esempio l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo o l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. - Mancata o irregolare notificazione di atti presupposti
La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l'atto con il quale l'Amministrazione rende noto al contribuente l'obbligo di pagare una determinata somma.
Se prima della cartella non è stato inviato alcun avviso di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo che il debito non è dovuto.
Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare. La notifica, infatti, deve essere effettuata secondo regole ben precise a pena di nullità. - Prescrizione
- Decadenza
Cosa succede se non si paga la cartella entro 60 giorni
In tal caso l'Agenzia della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto.
In via cautelare può disporre il fermo amministrativo dell'auto e l'iscrizione di ipoteca sulla casa.
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta anche senza preavviso (a differenza del fermo del veicolo). Solo dopo l’iscrizione verrà inviata al debitore la relativa comunicazione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito.
Se il debitore ancora non paga, si procede all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.
Possono anche essere pignorati i crediti presso terzi (ad esempio lo stipendio, nella misura massima di un quinto).
Nel caso in cui si proceda ad esecuzione forzata dopo un anno dalla notifica della cartella, occorrerà la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.
ATTENZIONE: la presentazione del ricorso o dell'istanza di autotutela non impedisce l'avvio delle procedure esecutive e/o cautelari. A tal fine, è necessario un provvedimento formale di sospensione da parte del Giudice o dell'Ente creditore.
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