La procedura di "notifica" è il procedimento con cui un determinato atto viene portato a conoscenza del destinatario.
Tale procedimento segue regole ben determinate.
Al fine di verificare il rispetto di tali regole, bisogna guardare la relazione di notifica (o "relata di notifica"), riportata sull'atto notificato.
La relata di notifica, quindi, non è altro che la descrizione del procedimento di notifica.
Essa deve fornire indicazione riguardo la persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualità, la data e il luogo della consegna.
Le indicazioni contenute nella relata di notifica hanno valore di atto pubblico e fanno piena prova fino a querela di falso.
La relata di notifica è apposta (dal soggetto notificatore) in calce all'originale e alla copia dell'atto.
Anche per le cartelle esattoriali è prevista la necessaria apposizione della relata di notifica.
In mancanza di relata, la cartella è nulla.
La cartella è altresì nulla quando la relata di notifica, seppure presente, sia priva di alcuni elementi essenziali, quali ad esempio la data di notifica.
Si evidenzia che la relata deve essere presente, completa di tutti i necessari elementi, sia nell'originale (che verrà restituito al mittente) sia nella copia (che viene consegnata al contribuente).
Se pertanto nella copia consegnata al contribuente non è indicata, ad esempio, la data di notifica, la cartella è insanabilmente nulla in quanto non è possibile individuare il momento iniziale di decorrenza dei termini perentori per l'impugnazione. Al riguardo la Cassazione ritiene addirittura che tali termini neppure decorrano.
In tal senso si segnalano le seguenti sentenze:
- Cassazione, sentenza n. 398/2012: "se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica, tant’è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione";
- Cassazione, sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1210;
- Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza del 28 maggio 2010, n. 61: "la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale, sicché la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità, nella specie deve escludersi che la nullità della notificazione possa essere stata sanata dal tempestivo ricorso proposto dal contribuente. La mancata compilazione della relata in violazione dell'articolo 148 cpc, determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto";
- Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sentenza del 3 novembre 2009, n. 103: "La notifica della cartella di pagamento priva della relata di notifica o della quale non sia stata compilata la relata stampigliata sul frontespizio viola il disposto dell'art. 148 cpc e tale vizio di legittimità inficia, per nullità derivata, la cartella stessa".