E' noto che la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente entro certi termini, previsti a pena di decadenza (termini da non confondere con quelli di prescrizione).
Questi termini sono diversi a seconda della natura del credito riportato nella cartella (tributario, previdenziale, etc.).
Sul punto la Cassazione ha evidenziato che la notifica della cartella oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, comporta sì l'illegittimità della cartella, ma essa opera solo sul piano processuale e non sostanziale (Cassazione, sentenza del 23 febbraio 2016, n. 3486).
Questo vuol dire che il contribuente potrà ben impugnare la cartella in quanto tardiva ed ottenerne l'annullamento. Questo, tuttavia, non fa venir meno il credito sostanziale sotteso alla cartella stessa.
L'Ente creditore, infatti, sebbene non possa più avvalersi, per effetto della decadenza, delle norme speciali che regolano la riscossione a mezzo ruolo (più agevoli per l'Ente stesso), potrà comunque agire, entro i termini di prescrizione, secondo la più lunga procedura ordinaria, chiedendo in sede giudiziaria l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito.