La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la cartella esattoriale che non contenga l'indicazione precisa della data di esecutività (Cassazione, sentenza del 12 novembre 2010, n. 22997).
La data di esecutività è la data in cui i ruoli vengono firmati dal responsabile e consegnati al concessionario della riscossione.
L'omessa indicazione di tale data impedisce al contribuente di verificare l'esatta quantificazione degli interessi liquidati sull’atto e determina una carenza di motivazione della cartella notificata.
La data di esecutività del ruolo, infatti, è l'unico dato che consente la verifica del calcolo degli interessi, i quali, in base all'articolo 2 della legge n. 29/1961, si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.
Per altro, l'articolo 12, n.3, del D.P.R. n. 603/1973, così come modificato dal D. lgs. n. 46/1999, stabilisce che la cartella di pagamento deve contenere, tra le atre cose, anche la data in cui il ruolo diventa esecutivo.
La cartella potrà quindi essere impugnata al fine di ottenerne l'annullamento dinanzi al Giudice competente.