La norma
Equitalia, in qualità di Agente per la riscossione, può pignorare i crediti del debitore secondo una procedura molto più semplice di quella prevista dal Codice di procedura civile.
E infatti Equitalia non deve citare il terzo dinanzi al Tribunale competente per ottenere in questa sede l'ordinanza di assegnazione, ma può direttamente ordinare al terzo di corrispondere entro sessanta giorni le somme che dovrebbe altrimenti versare al debitore, salvo che per i crediti pensionistici.
Si tratta del cosiddetto "pignoramento diretto" previsto dagli articoli 72 bis e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, secondo cui:
"Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2."
Il Giudice competente
Quali strumenti ha il debitore per opporsi all'atto di pignoramento diretto?
In primo luogo, va detto che le eventuali opposizioni (all'esecuzione o agli atti esecutivi) devono essere proposte dinanzi al Giudice ordinario, e non dinanzi alle Commissioni tributarie.
L'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 546/92, infatti, afferma che sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, ad eccezione delle "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento <...>".
E certamente la procedura prevista dall'articolo 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, ha inequivocabilmente natura esecutiva, in quanto, come si evince anche dal tenore letterale del testo, costituisce soltanto una modalità di esecuzione presso terzi, alternativa rispetto a quella di cui agli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 15 maggio 2007, n. 11077.
Un problema particolare nell'individuazione del Giudice competente si pone nel caso in cui si voglia eccepire la mancata notifica dell'atto presupposto al pignoramento (ad esempio la mancata notifica della cartella) e si tratti di debiti tributari.
Secondo la giurisprudenza più recente, il contribuente dovrà in questo caso agire dinanzi alla Commissione tributaria, estendendo l'impugnazione all'atto presupposto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546/92 (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913).
Limiti dell'opposizione
Al riguardo va subito richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 57, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 nella parte in cui pone limiti in materia tributaria alla possibilità di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del Codice di procedura civile.
Alla luce della sentenza citata, oggi è possibile proporre senza limiti dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice dell'esecuzione le opposizioni all'esecuzione (non solo quindi in relazione alla pignorabilità dei beni, come ammetteva prima l'articolo 57 citato, ma anche in relazione a eventuali cause estintive sopravvenute alla formazione del titolo).
Riguardo le opposizioni agli atti esecutivi ex articolo 617 del Codice di procedura civile, invece, valgono ancora i limiti previsti dall'articolo 57, lettera b), per cui si potranno eccepire vizi formali della procedura ma non la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.
Riportiamo il testo dell'articolo 57:
"1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione".
Possibili motivi di opposizione
A titolo esemplificativo, indichiamo alcuni possibili motivi che possono giustificare l'opposizione al pignoramento presso terzi:
- Violazione dei limiti del pignoramento
- Omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R. n. 602/73
- Mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla cartella
Violazione dei limiti del pignoramento
Il pignoramento presso terzi, che abbia ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, deve rispettare i seguenti limiti, introdotti dal Decreto Legge n. 16/2012:
- 1/10 per importi fino a 2.000 euro;
- 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro;
- 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.
Per le pensioni, le indennità che tengono luogo della pensione, o altri assegni di quiescenza, tali somme sono del tutto impignorabili fino ad un ammontare pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.
Il mancato rispetto dei detti limiti rende il pignoramento inefficace per la parte in eccedenza e tale vizio può essere contestato mediante opposizione all'opposizione (trattandosi di beni non pignorabili).
Omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R. n. 602/73
L'articolo 50, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
In mancanza, il pignoramento può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi.
Mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla cartella
Il pignoramento non può essere iniziato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73.
Anche in questo caso, il contribuente può proporre opposizione agli atti esecutivi.
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