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I nuovi limiti al pignoramento di stipendio, pensioni e conti correnti

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Il Decreto Legge 83/2015 ha introdotto nuovi limiti al pignoramento di stipendio, pensioni e conti correnti

Pignoramento ordinario

Stipendi e pensioni

Il Decreto Legge n. 83/2015 (cosiddetto "Decreto Giustizia") , in vigore dal 27 giugno 2015, convertito in Legge n. 132/2015, ha modificato l'articolo 545 del Codice di procedura civile, stabilendo nuovi limiti in tema di pignoramento presso terzi, e in particolare in tema di pignoramento dello stipendio, della pensione e di altre indennità relative al rapporto di lavoro (incluso il tfr).

In particolare:

  1. la pensione e le indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei seguenti limiti:
    • nei limiti autorizzati dal Tribunale (se si tratta di crediti alimentari);
    • nel limite di un quinto (per tributi dovuti a Stato, Provincie e Comuni, e per ogni altro credito);
    • nel limite della metà (in caso di simultaneo concorso delle cause suddette);
    • nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni di legge.
  2. le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento (esempio il tfr) o di altri assegni di quiescenza,  il pignoramento deve essere contenuto nei seguenti limiti:
    • nei limiti autorizzati dal Tribunale (se si tratta di crediti alimentari);
    • nel limite di un quinto (per tributi dovuti a Stato, Provincie e Comuni, e per ogni altro credito);
    • nel limite della metà (in caso di simultaneo concorso delle cause suddette);
    • nei limiti stabiliti dalle speciali disposizioni di legge.

Provvigioni

La normativa sopra citata si riferisce espressamente al lavoro subordinato privato.

E' quindi sorta la questione se i limiti del pignoramento sopra indicati vadano applicati anche ai rapporti di lavoro non caratterizzati dal vincolo della subordinazione (ad esempio, per le provvigioni degli agenti di commercio) o nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 685/2012), la quale ha ritenuto che tali limiti vadano applicati anche ai seguenti rapporti:

    1. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
    2. rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrari;
    3. rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
    4. rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico.

Conto corrente

Cosa succede se il pignoramento viene effettuato sul conto corrente su cui sono accreditate le somme sopra dette (stipendio, pensione, tfr, provvigioni, etc.)?

Prima del Decreto Legge n. 83/2015 era possibile pignorare integralmente le somme presenti sul conto corrente del debitore,  anche qualora tali somme derivassero unicamente da stipendio o pensione.

In tal modo, però, venivano elusi i limiti del quinto, della metà o di altre disposizioni speciali (applicabili nel caso di pignoramento di stipendio o pensione direttamente presso il datore di lavoro), così privando il debitore della sua unica fonte di reddito.

Pertanto, il Legislatore è intervenuto con il Decreto Legge n. 83/2015, modificando l'articolo 545 del Codice di procedura civile, il quale prevede ora che le somme dovute stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate nei seguenti limiti:

  • sono pignorabili per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
  • sono pignorabili nei limiti di 1/5, della metà o di altra misura autorizzata dal Tribunale (come specificato nel paragrafo precedente "Stipendi e pensioni"), quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.

Stesso discorso, se si tratta delle provvigioni di agenti o di altri lavoratori parasubordinati.

Chiaramente, è essenziale documentare la causale dell'accredito delle somme sul conto corrente, in modo da consentire la verifica dei limiti del pignoramento. In mancanza di prova, le somme presenti sul conto potranno essere pignorate integralmente.

Pignoramento dell'Agente della riscossione (art. 72 bis)

Per quanto riguarda i pignoramenti disposti dall'Agente della riscossione ai sensi degli articoli 72 bis e seguenti del D.P.R. 602/73, si applicano norme speciali più favorevoli al cittadino.

Precisamente, l'Agente della riscossione può effettuare il pignoramento di stipendi, salari, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro (incluso il tfr), nonchè delle provvigioni degli agenti o di altri parasubordinati, entro i seguenti limiti:

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; 
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Questi limiti sono stabiliti dall'articolo 72 ter del D.P.R. 602/73, introdotto dal Decreto Legge n. 16/2012 (cosiddetto "decreto Semplificazioni"), convertito in Legge n. 44/2012.

Resta fermo che le pensioni, le indennità che tengono luogo della pensione, o altri assegni di quiescenza sono del tutto impignorabili fino ad un ammontare pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (ai sensi dell'articolo 545, comma 7, del Codice di procedura civile, come modificato dal Decreto Legge n. 83/2015).

Nel caso di accredito su conto corrente, vale lo stesso principio sopra illustrato, per cui le somme versate sul conto:

  • sono pignorabili per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
  • nei limiti di 1/10, 1/7, 1/5 (a seconda dell'importo dello stipendio, pensione, etc., come sopra specificato) quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.

Violazione dei limiti del pignoramento: conseguenze e rimedi

Qualora i limiti suddetti non vengano rispettati, il pignoramento è da considerarsi inefficace per la parte eccedente i detti limiti.

L'inefficacia può essere eccepita dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale ordinario, in funzione di Giudice dell'esecuzione, sia che si tratti di materia tributaria che di materia extratributaria.

Il debitore pignorato potrà anche chiedere il risarcimento del danno che gli sia derivato dal pignoramento illegittimo.

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