L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2023 è stato rideterminato dall'INPS in € 503,27 per 13 mensilità, pari a € 6.542,51 l'anno.
L'assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall'INPS a coloro che hanno almeno 65 anni e tre mesi di età e sono privi di reddito o possiedono redditi di importo inferiore a € 6.542,51 l'anno.
Questa cifra viene percepita integralmente solo in assenza totale di reddito, altrimenti si percepirà una cifra ridotta pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.
La stessa formula vale anche nel caso in cui il richiedente sia coniugato ma in questo caso il limite di reddito è raddoppiato, cioè pari a € 13.085,02
In ogni caso l'importo mensile dell'assegno non può superare € 503,27.
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l'ulteriore requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia.
Esso spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti.
L'assegno sociale non è reversibile. Questo vuol dire che non spetta ai superstiti.
L'importo dell'assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro:
- per l'autorizzazione all'ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilie dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere;
- per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU);
- per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari previa dimostrazione di disponibilità economiche minime pari all'importo annuo dell'assegno sociale (art. 9 comma 3 lettera b del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30);
- ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l'assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi. Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall'orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all'importo dell'assegno sociale.
La domanda di assegno sociale va presentata mediante un modulo disponibile presso le Sedi dell'I.N.P.S.
Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.
Il pagamento avviene in 13 mensilità.
L'assegno sociale viene corrisposto in misura integrale a chi non ha alcun reddito.
La misura dell’assegno diminuisce in maniera proporzionale al reddito posseduto, fino ad azzerarsi per il superamento dell’importo stesso dell’assegno sociale annuo.