Il lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, in base all'articolo 6 della legge n. 604 del 16/7/1966.
Se non rispetta questo termine, perde irrimediabilmente il diritto di contestare il licenziamento.
L'impugnazione del licenziamento può essere fatta inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro.
Bisogna allora distinguere tra il momento dell'invio della raccomandata ed il momento in cui questa giunge all'indirizzo del datore.
Può accadere, infatti, che l'invio sia fatto entro il termine di 60 giorni, ma la raccomandata giunga a destinazione dopo questo termine.
Ci si chiede se, in questi casi, l'impugnazione possa considerarsi tempestiva.
Alcuni Tribunali ritengono che l'impugnazione non perventuta al datore entro 60 giorni non sia tempestiva in quanto l'impugnazione è un atto recettizio, ossia un atto che produce effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
La Cassazione, tuttavia, è di diverso avviso.
Con la recentissima sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010, pronunciata a Sezioni Unite, ha stabilito che, per valutare la tempestività dell'impugnazione, bisogna considerare il momento dell'invio della raccomandata e non quello della ricezione.
Ciò in quanto "l'emissione della dichiarazione impugnatoria costituisce l'atto cui si riconnette l'effetto di impedire la decadenza del prestatore di lavoro dal diritto di conseguire l'annullamento del recesso datoriale, non rilevando, nonostante l'impugnazione abbia carattere recettizio, il momento della ricezione da parte del datore di lavoro".