Come è noto, Poste Italiane ha finora gestito in esclusiva il servizio di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta. Questo in base all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 261/1999, che, nel liberalizzare i servizi postali, aveva tuttavia riservato a Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982, ivi incluse quelle degli atti tributari sostanziali e processuali. (Cassazione, ordinanza n. 19467/16).
Oggi non è più così.
E infatti, a partire dal 10 settembre 2017, l'articolo 4 sopra citato è stato abrogato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124.
Tale abrogazione comporta, quindi, la soppressione dell'esclusiva a Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, in relazione ai servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della Legge n. 890/1982, nonché ai servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del Decreto Legislativo n. 285/1992.
Ci si è chiesti, dunque, quale sia la sorte delle notifiche effettuate a mezzo posta tramite società private diverse da Poste Italiane, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, e se la nuova normativa possa in qualche modo produrre un effetto "sanante" sulle precedenti notifiche.
La giurisprudenza è univoca nell'affermare che tali notifiche, effettuate a mezzo soggetti privati diversi da Poste italiane, devono ritenersi inesistenti e senza possibilità di sanatoria (Cassazione, sentenza n. 13887/17; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13452/17, 15347/15, 27021/14; Cassazione, ordinanza n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06).
La Legge n. 124/2017, infatti, prevede espressamente la decorrenza dal 10 settembre 2017.
Ciò comporta che nessuna efficacia retroattiva "sanante" possa essere riconosciuta, anche in base al principio generale di cui all'articolo 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al Codice civile.
Non solo.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi in questione, sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dovranno continuare a considerarsi inesistenti le notifiche effettuate da soggetti privati privi dell'apposita licenza (Cassazione, ordinanza dell'8 gennaio 2018, n. 234; Cassazione, sentenza n. 28887/17).
Ciò in quanto il comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 124/2017 prevede: "il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 […], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi", stabilendo ancora il successivo comma 58 che "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge <cioè dal 29 agosto 2017> l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26 (ndr articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261), introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi".
I principi sopra detti trovano applicazione sia per gli atti giudiziari, sia per gli atti tributari sostanziali.
Per tali motivi, la Cassazione ha in più occasioni annullato gli avvisi d'accertamento notificati tramite agenzia privata e, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, in ragione dell'inesistenza giuridica della notifica (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14916/16).