L'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992, sul processo tributario, stabilisce che: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".
Ci si chiede quindi quale sia il giudice competente laddove si tratti di sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari che però non derivano dalla violazione di norme tributarie.
Al riguardo, ci sono state interpretazioni e sentenze contrasti.
Nel 2007, la Cassazione aveva affermato il principio per cui la predetta disposizione individua la giurisdizione delle Commissioni tributarie non con riferimento alla materia controversa, ma in relazione all'organo competente ad irrogare la sanzione, nel senso che l'applicazione di questa da parte di un ufficio finanziario vale a radicare la giurisdizione delle Commissioni tributarie anche nel caso in cui si tratti infrazione diversa da quelle più direttamente tributarie (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13902/2007).
Successivamente, però, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza del 14 maggio 2008, n. 130, la quale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'articolo 2 citato, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
Da questa pronuncia consegue che, laddove la sanzione amministrativa non scaturisca dalla violazione di norme tributarie, la giurisdizione è quella del Giudice ordinario e non delle Commissioni tributarie.
Tale principio è ormai pacifico e trova conforto in ulteriori successive pronunce (Corte Costituzionale, sentenza n. 238/2009, secondo cui "la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto con la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'articolo 102, secondo comma, della Costituzione"; Corte Costituzionale, sentenza n. 141/2009; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1864/2011).