In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza a Sezioni Unite del 23 giugno 2010 n. 15168.
Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, si controverteva sul diritto della società ricorrente di beneficiare della fiscalizzazione dell'imposta del "servizio sanitario nazionale".
Si trattava, dunque, affermano i giudici, di somme aventi le caratteristiche di contributi previdenziali, giammai qualificabili come tributi.
In conclusione, è stato espresso il principio per il quale: "Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non al giudice tributario la controversia riguardante la debenza di contributi previdenziali collegati ad interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore di un’impresa, ancorché richiesti dall’I.N.P.S. mediante cartella esattoriale, conseguente ad iscrizione a ruolo della pretesa contributiva".