In caso di cartelle emesse per omesso o irregolare versamento dei tributi ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate non è tenuta ad inviare preventivamente un avviso bonario.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la cartella di pagamento notificata da Equitalia e non preceduta da regolare “avviso bonario” da parte dell’Ufficio delle Entrate non è nulla in quanto l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 472/97 non prevede l'obbligo di inviare l'avviso bonario.
Tale obbligo non è previsto neppure dagli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, né dall’articolo 6, comma 2, della Legge n. 212/2000
Il contribuente, tuttavia, ha diritto alla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 462/97, in misura pari a 1/3 se si tratta di violazioni ex articolo 36-bis, o a 2/3 se si tratta violazioni ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73, ove si proceda al pagamento entro 30 giorni (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22035 del 28 ottobre 2010).
Analoga soluzione era stata assunta dalla Cassazione con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 17396; nella situazione considerata da questa sentenza, tuttavia, la cartella notiziava il contribuente che, in caso di eventuale assenza di un precedente avviso bonario, la riduzione delle sanzioni sarebbe stata comunque accolta ove rappresentata entro 30 giorni dalla notifica della cartella.
Resta da chiarire, in tale situazione, a carico di chi debbano rimanere gli aggi dovuti al concessionario.