Le Commissioni tributarie provinciali di Firenze e Bologna hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale delle proprie leggi regionali che prevedono la debenza del bollo auto anche per i veicoli sottoposti a fermo fiscale.
In particolare le disposizioni regionali denunciate prevedono che "La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario".
Tale disposizione violerebbe, secondo i giudici rimettenti, gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, in quanto in contrasto con la norma di cui all'articolo 5, comma 36 (oggi 37), del Decreto Legge n. 953/1982, che invece prevede una espressa esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel caso di perdita di possesso e/o indisponibilità del mezzo ("La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione").
Sul punto, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di illegittimità, concludendo per la debenza del tributo, sulla base di ampie argomentazioni (Corte costituzionale, sentenza del 2 marzo 2017, n. 47).
Prima di tutto ha evidenziato la differenza tra "fermo amministrativo" e "fermo fiscale".
Il fermo amministrativo è quella misura disposta dalle autorità preposte per gravi violazioni del codice della strada, prevista dall'articolo 214 del Codice della strada.
Esso comporta la cessazione della circolazione del veicolo con l'obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di apposito sigillo; il trattenimento del documento di circolazione presso l'organo di polizia; l'obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli; e la confisca, oltre all'applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.
Il fermo fiscale, invece, è una misura cautelativa provvisoria a garanzia del credito di enti pubblici, disposta dall'Agente della riscossione, prevista dall'articolo 86, del D.P.R. n. 602/1973.
A tale norma non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto la misura del fermo fiscale è stata introdotta solo successivamente ad opera del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, con finalità di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del Codice della strada.
Si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l'agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo.
Il fermo fiscale non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche alla confisca del mezzo.
Fatta questa premessa, la Consulta ritiene che il Decreto Legge n. 953/1982 prevede l'esenzione dal bollo esclusivamente nel caso di "fermo amministrativo".
Pertanto, conclude la Corte, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione - quale si rinviene nelle due leggi regionali impugnate dai giudici a quibus - non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, in via di eccezione, dal Decreto Legge n. 953/1982 nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria, e rientra, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.