Le intimazioni di pagamento vengono inviate dall'Agente della Riscossione dopo che sia decorso un anno dalla notifica della cartella.
In mancanza, l’Agente della Riscossione non potrebbe - decorso il detto anno - attivare le procedure esecutive.
L'avviso di intimazione contiene:
- le generalità del destinatario dell’atto;
- il riferimento della cartella di pagamento;
- la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino.
Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 5 giorni, l'Agente della Risossione potrebbe legittimamente agire in via esecutiva.
L‘intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica.
Contro l'intimazione di pagamento è possibile presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale, Giudice di Pace o Tribunale, a seconda della tipologia del credito), analogamente a quanto previsto per le cartelle esattoriali.