- Quando si può chiedere la rateizzazione
- Presentazione della domanda
- Rate e interessi
- Proroga della rateizzazione
- Vantaggi della rateizzazione
- Decadenza
- Rifiuto della rateizzazione
Quando si può chiedere la rateazione
Situazione temporanea di obiettiva difficoltà (fino a 72 rate)
La rateazione delle somme iscritte a ruolo, fino a 72 rate, può essere chiesta dai contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
I criteri per individuare la situazione di temporanea difficoltà sono stabiliti nella direttiva del 16 maggio 2008 della Direzione centrale dell'Equitalia.
Se il contribuente aveva già ottenuto un provvedimento di rateazione, può chiedere di rateizzare un nuovo debito iscritto a ruolo. Deve, però, essere in regola con la precedente rateazione.
Inoltre, è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella, anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate.
Situazione di grave difficoltà (fino a 120 rate)
Il contribuente che invece si trovi in una situazione ancora più grave, legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, può accedere alla rateizzazione straordinaria di 120 rate.
Questa possibilità, prevista dal Decreto Legge n. 69/2013 ("Decreto del Fare"), è stata in concreto attuata a partire dall'8 novembre 2013, per effetto dell'adozione del Decreto ministeriale del 6 novembre 2013, n. 262.
Essa però ha valore retroattivo, per cui si applica anche ai piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore del Decreto stesso (8 novembre 2013).
Il Decreto n. 262 ha stabilito che lo stato di grave difficoltà economica ricorre quando l'importo della rata:
a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidita' [( Liquidita' differita + Liquidita' corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
Prestazione di garanzie
Oggi l'accoglimento della domanda di rateizzazione non è più subordinato alla prestazione di garanzie (quali: fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ipoteca, etc.), qualunque sia l'importo da rateizzare.
Questo grazie al Decreto Legge n. 112/2008, che ha eliminato dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 ogni riferimento all'obbligo di prestare garanzie.
Pertanto, oggi l'unica condizione necessaria per la concessione della rateazione è soltanto la situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Facciamo una notazione importante riguardo la delicata questione delle ipoteche: non solo la rateizzazione non è più subordinata a garanzie, ma la semplice presentazione della domanda di rateizzazione implica oggi il divieto per l'Agente della riscossione di iscrivere nuove ipoteche (restano ferme quelle già iscritte), ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973, come novellato dal Decreto Legge n. 16/2012 (si veda il successivo paragrafo Vantaggi della rateizzazione).
Presentazione della domanda
La domanda di rateazione può essere presentata agli sportelli o a mezzo posta tramite raccomandata a/r all'Agente della riscossione.
La domanda deve comprendere tutto il debito iscritto a ruolo, con riferimento alle specifiche cartelle indicate dal contribuente. Questo vuol dire che il contribuente può anche scegliere le cartelle da rateizzare, ma il debito riportato nella cartella che ha indicato, dovrà essere rateizzato tutto.
Alla domanda deve essere allegato il documento di identità del richiedente (se si tratta di persona giuridica, deve essere allegata anche la visura camerale da cui risultano i poteri di rappresentanza), oltre ai documenti indicati nel paragrafo successivo.
La disciplina che regola la concessione del beneficio è differenziata a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche e a seconda dell'importo del debito.
Persone fisiche
Importi fino a 60.000 euro
Se il debito da rateizzare non supera 60.000 euro e si può restare nel limite delle 48 rate, non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (si precisa che la soglia oltre cui è necessario presentare la documentazione è stata innalzata da 5.000 a 20.000 euro con direttiva Equitalia del 1° marzo 2012; successivamente da 20.000 a 50.000 euro con direttiva Equitalia del 7 maggio 2013; e ad ultimo innalzata a 60.000 euro dal Decreto Legge n. 113/2016).
L'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro.
Tuttavia, se non è possibile rimanere nel limite delle 48 rate, il contribuente può comunque chiedere una rateazione maggiore presentando l'ISEE.
Potrà quindi ottenere una rateazione fino a 72 rate (se si tratta di situazione temporanea di difficoltà) o fino a 120 rate (se si tratta di situazione grave di difficoltà economica, secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale n. 262 del 6 novembre 2013, sopra citato).
Importi oltre 60.000 euro
Per debiti oltre 60.000 euro la concessione della rateazione è sempre subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
Il contribuente dovrà quindi presentare necessariamente la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (ISEE).
Il numero massimo di rate concedibili è 72 o 120 rate, a seconda che si tratti rispettivamente di temporanea difficoltà o grave difficoltà, secondo i criteri previsti dal Decreto ministeriale n. 262 del 6 novembre 2013, sopra citato.
Persone giuridiche
Le persone giuridiche devono presentare:
- prospetto di liquidazione dell'Indice di liquidità e dell'Indice Alfa.
- visura camerale aggiornata;
- copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese.
Rate e interessi
Il numero massimo di rate concedibili è:
- 48 rate, per importi fino a 50.000 euro, senza presentare alcuna documentazione;
- 72 rate, per qualsiasi importo, presentando l'ISEE, da cui risulti il requisito della temporanea difficoltà economica (rateazione ordinaria);
- 120 rate, per qualsiasi importo, presentando l'ISEE, da cui risulti il requisito della grave difficoltà economica (rateazione straordinaria).
L'importo della singola rata non può essere inferiore a 100 euro.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi secondo due modalità alternative, a scelta del richiedente:
- con un piano di ammortamento a rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione;
- con un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti, fin dalla prima richiesta di rateazione (questa possibilità è stata introdotta dal Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012).
Proroga della rateizzazione
Il Decreto legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla Legge del 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la possibilità di ottenere una proroga della rateizzazione nel caso di comprovato peggioramento della situazione economica.
In particolare, il contribuente può chiedere una proroga di ulteriori sei anni (ossia altre 72 rate), ma solo per le rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011 (il termine in origine era il 27 febbraio 2011, protratto al 28 dicembre 2011 dal Decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214).
La proroga è ammessa anche se fosse intervenuta decadenza.
Per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.
In entrambi i casi è necessaria la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà rispetto al momento della concessione della prima dilazione.
Il contribuente, sia che abbia ottenuto una rateizzazione ordinaria di 72 rate, sia che abbia ottenuto una rateizzazione straordinaria di 120 rate, potrà chiedere:
a) un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.
La proroga può essere richiesta una volta sola.
Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti.
Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell'importo del debito:
- per debiti fino a 60.000 euro: è sufficiente presentare domanda motivata;
- per debiti oltre 60.000 euro: è necessario dimostrare la situazione di difficoltà economica sulla base di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola documentazione attestante eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale.
Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall'Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata.
La richiesta di proroga, da presentare utilizzando gli appositi moduli predisposti da Equitalia, si può consegnare (insieme alla documentazione necessaria) tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.
Salvo in ogni caso il documento di identità.
Vantaggi della rateizzazione
La rateizzazione implica i seguenti benefici:
- divieto di iscrivere ipoteca
- revoca del fermo del veicolo
- blocco delle procedure esecutive
- perdità della qualità di "soggetto inadempiente"
Divieto di iscrivere ipoteca
Dopo la presentazione della domanda di rateizzazione, l'Agente della riscossione non può più iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.
In tal senso dispone l'articolo 19, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 16/2012, secondo cui: "Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione".
Prima del Decreto Legge n. 16/2012, la sola domanda di rateizzazione non era sufficiente ad impedire l'iscrizione dell'ipoteca; era invece necessario attendere l'accoglimento della domanda ed il pagamento della prima rata.
L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateizzazione.
Restano ferme le ipoteche iscritte prima della concessione della rateizzazione (sempre in base all'articolo 19, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sopra citato).
Revoca del fermo
Dopo la concessione della rateizzazione viene revocato l'eventuale fermo del veicolo.
In tal senso dispone la Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008.
Blocco delle procedure esecutive
Dopo la presentazione della domanda di rateizzazione, l'Agente della riscossione non può intraprendere nuove azioni esecutive; le procedure esecutive già in corso vengono sospese.
Solo dopo la concessione della rateizzazione ed il pagamento della prima rata, rinuncerà alle procedure esecutive in corso.
In tal senso dispone la Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008.
Perdita della qualità di "soggetto inadempiente"
Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Decadenza
In caso di mancato pagamento di otto rate consecutive si decade dal beneficio della dilazione.
Ciò in forza dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a) punto 2), del Decreto Legge n. 69/2013.
Precedentemente era prevista la decadenza per il mancato pagamento di due rate consecutive (tale soglia era stata introdotta dal Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012).
A seguito della decadenza accade che:
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto si può riscuotere immediatamente e automaticamente in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato;
- Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.
Rifiuto della rateizzazione
L'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione di un debito tributario può essere impugnato dinanzi al Giudice competente, da individuarsi secondo i criteri già elaborati per le cartelle esattoriali (vedi articolo Diniego di rateizzazione e giurisdizione).