Il diniego di rateizzazione, espresso dall'Agente della riscossione, può essere impugnato dinanzi al Giudice competente.
Ma qual è il Giudice competente in materia?
Secondo la direttiva di Equitalia del 27 marzo 2008, n. 2070, il diniego può essere impugnato solo innanzi al T.A.R.
Sul punto, tuttavia, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato, in più occasioni, che per il diniego di rateizzazione debbano applicarsi gli stessi criteri elaborati in materia di cartelle ed altri atti dell'Agente della riscossione (sentenze n. 7612/2010 e n. 5928/2011).
In altre parole, bisogna distinguere in base alla natura del credito oggetto della negata rateizzazione.
Se si tratta di crediti tributari, sarà competente la Commissione tributaria provinciale.
Per le sanzioni amministrative, il Giudice di pace, nei limiti previsti dagli articoli 22 e 22bis della Legge n. 689/81.
Se si tratta di crediti previdenziali, sarà competente il Tribunale del Lavoro.
Per approfondimenti, consulta la guida "Le cartelle esattoriali dell'Equitalia: come impugnarle".