Il preavviso di fermo amministrativo è previsto dalla nota dell'Agenzia delle Entrate n. 57413/03, che impone ai concessionari di inviare al contribuente avviso di adempiere al pagamento delle somme indicate nel termine di venti giorni, trascorsi inutilmente i quali si può procedere alla iscrizione del fermo stesso, previsto dall'articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Sull'impugnabilità del preavviso di fermo è sorta una questione spinosa, che la Cassazione ha risolto in senso favorevole al contribuente con l'ordinanza n. 10672 dell'11 maggio 2009.
In particolare la Cassazione ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo è un atto impugnabile, precisando tra l'altro che: "deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex articolo 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico".
Secondo la Cassazione l'impugnabilità del preavviso di fermo non può essere esclusa sulla base del fatto che l'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992 non prevede espressamente tale atto tra quelli impugnabili.
Tale norma, infatti, va interpretata in senso estensivo, nel rispetto della tutela del contribuente e del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, il preavviso di fermo ha la stessa funzione dell'avviso di mora, che è espressamente previsto nel citato articolo 19. Pertanto, anche il preavviso di fermo, al pari dell'avviso di mora, deve ritenersi impugnabile.
Il giudice competente sarà la Commissione tributaria se si tratta di crediti aventi natura fiscale; il Tribunale del lavoro, se si tratta di contributi; il Giudice di Pace se si tratta di sanzioni amministrative; il Tribunale ordinario se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro (articoli 22 e 22-bis della Legge n. 689/81).
Ad ogni modo si segnala una precedente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 8890/09) in cui ha ritenuto che il preavviso di fermo non è impugnabile affermando che: "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex articolo 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ.
L'azione di accertamento negativo del credito dell'amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere".