Comunione legale e acquisto per usucapione
L'usucapione realizzata da uno dei coniugi determina l'acquisto in favore della comunione legale
L'usucapione realizzata da uno dei coniugi determina l'acquisto in favore della comunione legale
I benefici fiscali legati alla "prima casa", permangono in caso di separazione dei coniugi
In tema di pignoramento di immobili in regime di comunione legale, il coniuge non debitore ha diritto di intervenire nella procedura e chiedere la distribuzione del 50% del ricavato dalla vendita all'asta, ma non può opporsi al pignoramento dell'immobile nella sua interezza
Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
L'usucapione compiuta in costanza di matrimonio determina l'acquisto del bene in comunione legale
Esenzione fiscale per i trasferimenti patrimoniali nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. Non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie, catastali per i trasferimenti tra i coniugi.
Il regime di comunione legale tra i coniugi non impedisce la confisca dei beni frutto di attività illecite.
Le somme su un conto corrente cointestato si presumono in comproprietà, ma è salva la prova contraria.
Se i coniugi sono in regime di separazione dei beni, la moglie non può rivendicare la comproprietà dell'immobile costruito sul terreno di proprietà del marito