In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 12 ottobre 2009 n. 21637.
Nel caso specifico, la moglie rivendicava la comproprietà delll'immobile costruito - durante il matrimonio - su un terreno acquistato dal marito. I coniugi erano in regime di separazione dei beni.
La moglie, tuttavia, sosteneva che il terreno, formalmente intestato al marito, era stato acquistato in realtà da entrambi i coniugi in base ad un accordo tacito tra gli stessi.
La moglie sosteneva che la comproprietà del terreno e, quindi, dell'immobile costruito su di esso potesse desumersi dall'esistenza di una comunione di fatto sull'immobile.
Anche lei, infatti, contribuiva al pagamento delle tasse ed in generale alle necessarie spese economiche ed aveva comunque il godimento dell'immobile.
La domanda della moglie è stata respinta.
La comunione di fatto, dice la Corte, non ha rilevanza e non muta il regime degli acquisti in costanza di matrimonio.
Il godimento dell'immobile ed il pagamento delle tasse, infatti, attengono al regime di vita dei coniugi.
Ciascun coniuge può certamente godere della casa e sostenere le spese economiche familiari, ma questo non è sufficiente per affermare l'esistenza di un accordo tacito tra i coniugi circa l'acquisto in comproprietà dell'immobile.