L'addebito della separazione ad uno dei coniugi si può avere quando quest'ultimo abbia posto in essere una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, purchè tale violazione sia stata effettivamente la causa della intollerabilità della convivenza.
La pronuncia di addebito della separazione presuppone, quindi, che venga data in giudizio la prova di comportamenti, assunti volontariamente da un coniuge in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, che siano stati all’origine della rottura del rapporto coniugale.
Quando questa prova manchi, ovvero quando si dimostri che la crisi coniugale è intervenuta per ragioni ulteriori e diverse, e magari antecedenti, alla violazione dei doveri matrimoniali, non potrà essere pronunciato l'addebito della separazione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 13431 del 22 maggio 2008 secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Il Giudice può addebitare la separazione ad uno o ad entrambi, purchè vi sia una richiesta esplicita in tal senso da parte dell'altro coniuge.
Vediamo quali sono i doveri coniugali la cui violazione potrebbe dare luogo all'addebito della separazione, sempre che da tale violazione derivi l'intollerabilità della convivenza.
L'articolo 143 del Codice Civile prevede che dal matrimonio nascono l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione. Entrambi i coniugi, inoltre, sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Data l'ampiezza della norma, la casistica dei comportamenti che possono dare luogo ad una pronuncia di addebito è estremamente varia.
Segnialiamo alcuni casi affrontati dalla giurisprudenza.
Violazione del dovere di fedeltà
In alcuni casi di violazione del dovere di fedeltà, la domanda di addebito a carico del coniuge "infedele" è stata respinta in quanto è emerso in giudizio che la relazione extraconiugale aveva seguito e non preceduto l’insorgere della crisi coniugale. Tale relazione non poteva, quindi, essere la causa della crisi stessa, ma piuttosto una conseguenza (Cassazione, sentenza del 28 maggio 2008 n. 1402).
Violazione del dovere di coabitazione - Allontanamento dalla casa coniugale
Anche l’allontanamento dalla casa coniugale, che pure costituisce violazione del dovere di coabitazione, non costituisce di per sé motivo di addebito (Cassazione sentenza del 5 febbraio 2008 n. 2740 in cui si legge: "L’allontanamento dalla casa coniugale non è ex se sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, in quanto è sempre necessario verificare se l’allontanamento sia l’effetto dell’intollerabilità del rapporto oppure la causa").
L’allontanamento dalla casa coniugale, quindi, non concreta di per sè solo una violazione del dovere matrimoniale alla coabitazione e non è motivo di addebito quando sia stato cagionato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale.
Interruzione della gravidanza contro la volontà del marito
Il Tribunale di Monza (sentenza n. 388/2006) ha affrontato il caso in cui il marito chiedeva l'addebito a carico della moglie per il fatto che quest'ultima aveva interrotto la gravidanza contro il proprio parere. La domanda di addebito è stata respinta in quanto la Legge n. 194/1978, introduttiva dell’aborto, attribuisce in via esclusiva alla donna la facoltà di decidere la interruzione della gravidanza. S
e ricorrono le condizioni previste dalla legge, dunque, la donna ha un vero e proprio "diritto all’aborto". Se così non fosse, la donna coniugata verrebbe penalizzata (con l’addebito della separazione e con le rilevanti conseguenze giuridiche a tale pronunzia direttamente riconducibili) a causa e per effetto dell’esercizio di un diritto riconosciutole dalla legge.
Pertanto, conclude il Tribunale, alla luce della disciplina di cui alla Legge n. 194/1978, l'interruzione della gravidanza non potrà essere in alcun modo considerata quale questione rilevante ai fini dell’addebito della separazione.
Continui litigi con la suocera convivente
Secondo la Cassazione anche i litigi frequenti con la suocera convivente costituiscono giusta causa per l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, qualora sia accertato chetutti i problemi dei coniugi traggono origine e fondamento dalle continue discussioni tra un coniuge e la suocera convivent e che tali contrasti che hanno portato ad un progressivo logoramento del rapporto affettivo fra gli stessi coniugi (Corte di Cassazione, sentenza n. 1202/2006).