In caso di separazione e divorzio, l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi è opponibile ai terzi.
Questo vuol dire che un eventuale terzo (ad esempio un acquirente successivo) non potrà chiedere il rilascio dell'immobile fintantochè vi abiti il coniuge assegnatario.
Va precisato che l'assegnazione è opponibile senza limiti di tempo, se trascritta.
Se, invece, non è trascritta, sarà comunque opponibile ma solo per nove anni, avendo essa il proprio fondamento in un atto (il provvedimento del giudice) avente data certa.