In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28902 in ragione del fatto che la legge sull'affido condiviso n. 54/2006 non prevede un'azione diretta degli ascendenti e degli altri familiari per regolare le visite con i bambini.
In altre parole, afferma l Cassazione, i nonni "non sono titolari di una posizione soggettiva direttamente tutelabile".
Dal punto di vista processuale, pertanto, non ricorrono i presupposti per un intervento nel giudizio di separazione da parte dei nonni, ai sensi dell'articolo 105 del Codice di procedura civile, che richiede la sussistenza di diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo ovvero un interesse a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento ad adiuvandum.
D'altra parte, tuttavia, seppure non è ammessa la partecipazione dei nonni nei giudizi di separazione (o divorzio), resta comunque salva la possibilità per gli stessi di agire ex articolo 336 del Codice civile, dinanzi al Tribunale per i minorenni, per far accertare il corretto esercizio della potestà genitoriale.