In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 giugno 2010, n. 14783.
Nel caso di specie, il ricorrente era coniugato con una persona, ma conviveva da anni con altra persona. Dalla convivente aveva avuto tre figli, che ha poi riconosciuto.
Considerato che i figli erano a suo carico, chiedeva all'I.N.P.S. l'assegno per il nucleo familiare.
L'I.N.P.S. respingeva la domanda, in quanto i tre figli, per i quali si chiedeva l'assegno, non facevano parte del nucleo familiare costituito con il matrimonio.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la normativa vigente richiede, ai fini dell'assegno, la condizione di "figlio naturale riconosciuto" e non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima, fondata sul matrimonio.
La normativa di riferimento è il Decreto Legge del 13 marzo 1988, n. 69, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare (in sostituzione del vecchio istituto degli assegni familiari).
L'articolo 2 del Decreto citato prevede che l'assegno spetta ai dipendenti pubblici e privati nonchè ai pensionati in base al reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare.
Va chiarito, quindi, cosa si intende per "nucleo familiare" ed, in particolare, se esso comprende anche la famiglia di fatto.
Lo stesso articolo 2, comma 6, specifica che il nucleo familiare è composto dai coniugi (non legalmente ed effettivamente separati), e dai figli minori ed equiparati.
Ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono "equiparati" i figli adottivi ed affiliati, quelli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matirmonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Per "figlio natutrale riconosciuto" si intende quello riconosciuto nei modi previsti dall'articolo 254 del codice civile (ossia nell'atto di nascita o con apposita dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile, ad un notaio, con un atto pubblico o con un testamento), dal padre o dalla madre, anche se sposati con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire sia congiuntamente che disgiuntamente.
È evidente, quindi, che il nucleo familiare comprende anche i figli naturali, purchè riconosciuti.
Conseguentemente, il genitore di figli naturali riconosciuti, anche se ancora legato in matrimonio con altra persona, ha diritto all'assegno per il nucleo familiare, ricorrendo i requisiti reddituali previsti dalla legge.