Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, a condizione che la sentenza di divorzio abbia previsto in suo favore la corresponsione di un assegno divorzile.
A tal fine non rileva la corresponsione di fatto di somme periodiche o eventuali accordi tra gli ex coniugi.
La Cassazione, in proposito, ha precisato infatti che "il requisito della titolarità dell’assegno presuppone il riconoscimento giudiziale dell'assegno divorzile senza che possa attribuirsi rilevanza ad eventuali convenzioni private o erogazioni di fatto" (Corte di Cassazione, sentenza del 12 ottobre 2010, n. 20999).