L’assegno divorzile è previsto dall'articolo 5 della legge sul divorzio n. 898 del 1970.
Il presupposto per applicare l'assegno divorzile ricorre quando un coniuge (o meglio ex coniuge) non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Qualora vi sia questo presupposto, il Tribunale disporrà che il coniuge "forte" versi a favore dell’altro un assegno per il suo mantenimento.
Come si quantifica tale assegno?
In base alla legge, i criteri a cui fare riferimento sono i seguenti:
- condizioni dei coniugi
- ragioni del divorzio
- contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
- reddito di entrambi
- durata del matrimonio
L'assegno divorzile ha diverse funzioni, ovvero:
1) funzione assistenziale. Esso cioè vuole evitare che il divorzio sia causa del peggioramento dello stile di vita di uno dei coniugi.
2) funzione risarcitoria. Esso tende a risarcire i danni che siano derivati ad un coniuge a causa della rottura del rapporto matrimoniale. Devono quindi essere considerate le ragioni della crisi coniugale.
3) funzione compensativa. Esso cioè tende a ripagare i coniugi in considerazione degli apporti prestati alla conduzione familiare.
L'assegno divorzile ha, quindi, presupposti e funzioni diverse rispetto all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Il primo, infatti, presuppone lo scioglimento del matrimonio e prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti in regime di convivenza e di separazione.
La misura dell’assegno di mantenimento determinata in sede di separazione è, pertanto, del tutto irrilevante in sede di divorzio (Cassazione sentenza del 09.05.2002 n. 6641).
Bisogna poi ricordare che secondo l’articolo 5 della legge 898/70, “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
La ragione di tale disposizione è evidente: la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio viene meno ogni qualvolta il coniuge beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perché in questa ipotesi i medesimi doveri di solidarietà morale ed economica sorgono in capo al nuovo coniuge.