In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), l'instaurazione di una famiglia di fatto, da parte di uno degli ex coniugi, può determinare il venir meno dell'assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Presupposto necessario è che la convivenza si traduca in un rapporto stabile e duraturo.
In tal caso, infatti, cesserebbe ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, di un assegno divorzile.
Conseguentemente, secondo la giurisprudenza, il diritto all'assegno divorzile entra in uno stato di quiescenza.
Esso, tuttavia, potrebbe rivivere nell’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto (Cassazione, sentenza del 11/08/2011, n. 17195).