In tema di benefici fiscali collegati all'acquisto della prima casa, la Cassazione ha affermato che, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei (Cassazione, sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3931).
Conseguentemente, essa è compatibile con le agevolazioni fiscali, in quanto i coniugi, per effetto della quota di spettanza, hanno la facoltà di usare il bene comune, senza poter impedire all'altro "di farne parimenti uso", così come prevede, in tema di comunione ordinaria, l'articolo 1102 del Codice civile.
La casa, comunque in comunione, non può quindi essere destinata ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfarne le esigenze abitative.