Gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'articolo 177, primo comma, lettera a) del Codice civile tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo.
Ne consegue che il momento che determina l'acquisto del diritto per usucapione da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge (Corte di Cassazione, sentenza del 23 luglio 2008, n. 20296).