Il giudizio di divisione della comunione deve essere proposto nei confronti di tutti i condividenti (l'articolo 784 del Codice di procedura civile, infatti, prevede che "le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono").
Molto complessa è la posizione dell'usufruttuario.
Ci si chiede, in particolare, se egli debba essere chiamato o meno nel giudizio di divisione instaurato dai comproprietari.
La giurisprudenza prevalente ritiene che l'usufruttuario non è litisconsorte necessario, ossia non deve necessariamente partecipare al giudizio di divisione.
Ciò in quanto il giudizio di divisione, introdotto dai comproprietari, riguarderebbe esclusivamente il diritto di proprietà e non il diritto di usufrutto.
Sul bene, infatti, vi sarebbero due distinte comunioni, una di proprietà ed una di godimento (quest'ultima intercorrente tra i titolari della piena proprietà e l'usufruttuario su quota).
Tali comunioni possono formare oggetto di distinte divisioni, con la conseguenza di escludere l'usufruttuario dal novero dei litisconsorti necessari rispetto alla divisione della comunione relativa alla proprietà.
Va precisato, tuttavia, che la presenza dell'usufruttuario nel giudizio di divisione della proprietà sarebbe comunque opportuna affinchè la sentenza di divisione abbia effetto nei suoi confronti, così come prevede l'articolo 1113, comma 3, del Codice civile (Cassazione, sentenza del 29 luglio 1981, n. 4858).
Si precisa ulteriormente che la partecipazione dell'usufruttuario al giudizio di divisione si rende necessaria nella sola ipotesi di comunione ereditaria, semprechè l'usufruttuario rivesta anche la qualità di erede (articolo 713 del Codice civile).