La Cassazione ha esaminato il caso in cui uno dei coniugi, prima della separazione, abbia prelevato delle somme dal conto corrente cointestato.
L'altro coniuge ha diritto a chiedere la restituzione di metà delle somme prelevate dal conto cointestato, sostenendo che si tratta di somme in comunione legale?
In primo luogo bisogna dire che le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono di proprietà dei cointestatari in parti eguali, salvo prova contraria.
Ciò in base all'articolo 1101 del Codice civile, secondo cui “le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali” ed all'articolo 1298 del Codice civile, per il quale “nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi creditori”.
Il principio generale è, quindi, quello della presunzione dell'uguaglianza delle quote dei cointestatari.
Tale presunzione, tuttavia, può essere superata con la prova contraria.
Ciascuno dei coniugi, cioè, può dimostrare che le somme, presenti sul conto cointestato, siano di sua proprietà esclusiva.
In cosa potrebbe consistere la prova contraria?
In materia fiscale, l'Amministrazione finanziaria ha precisato, con la risoluzione n. 350586 dell'11 luglio 1991, che nell'ipotesi di cointestazione di conto corrente bancario, possono ritenersi idonei a costituire prova contraria gli ordini di accreditamento (stipendio, pensione, eccetera) ovvero gli assegni emessi a favore di uno dei cointestatari il cui importo venga successivamente versato nel conto comune.
Ove si raggiunga tale prova, nulla dovrà essere restituito all'altro coniuge.
A questo punto si pone il problema: quando si può dire che le somme presenti sul conto siano in tutto o in parte di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, essendo questi in regime di comunione legale?
Per rispondere, è necessario risalire alla provenienza delle somme presenti sul conto cointestato.
La legge, infatti, prevede che alcuni beni (in base alla provenienza degli stessi) non entrano in comunione legale ed appartengono esclusivamente ad uno dei coniugi.
Questi beni possono essere suddivisi in dui gruppi:
- i "beni personali" elencati nell'articolo 179 del Codice Civile
- i beni facenti parte della cosiddetta "comunione de residuo" (articolo 177, lettere b e c del Codice Civile)
I "beni personali" (articolo 179 del Codice Civile)
L'articolo 179 del Codice Civile prevede che:
"Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
"a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto".
I beni della "comunione de residuo" (articolo 177 del Codice Civile, lettere b e c)
L'articolo 177 del Codice Civile, lettere b) e c) prevede che:
"Costituiscono oggetto della comunione:
<...>
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati”.
In questo secondo gruppo rientrano, ad esempio, lo stipendio, la pensione, e tutto ciò che rappresenta il frutto dell'attività lavorativa di un coniuge.
Va evidenziato che questi ultimi beni sono di proprietà esclusiva del coniuge solo fino al momento dello scioglimento della comunione legale, che si verifica ad esempio a seguito di separazione o divorzio.
In questo momento, il residuo non consumato dei detti guadagni dovrà essere diviso a metà tra i coniugi, cosa che non avviene per i beni personali di cui all'articolo 179.
È bene precisare un'ulteriore differenza tra il denaro personale, proveniente dalle ipotesi indicate nell'articolo 179, e il denaro derivante dai proventi dell'attività separata di ciascuno dei due coniugi di cui all'articolo 177, lettera c): il primo può essere investito e trasformato in bene personale, mentre il secondo, quando viene impiegato, dà luogo ad acquisti oggetto di comunione legale.
Ad esempio, se Tizio, coniugato in regime di comunione legale, riceve in eredità una certa somma di denaro e con questa somma compra una casa, tale casa sarà di esclusiva proprietà di Tizio e non diventa oggetto della comunione legale (articolo 179, lettera f).
Se, invece, Tizio compra una casa con il denaro derivante dalla propria attività lavorativa, tale casa entra in comunione legale.
Tornando alla questione della titolarità delle somme presenti su un conto cointestato, il problema concerne, dunque, la provenienza del denaro prelevato piuttosto che il versamento dello stesso sul conto corrente.
La Cassazione civile, infatti, ritiene che il denaro personale depositato sul conto corrente non perde la sua natura di bene personale (sentenza del 20 gennaio 2006, n.1197, secondo cui “il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'articolo 177, primo coma, lettera a), codice civile, cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante").
Nello stesso senso la Cassazione si era già espressa con la sentenza del 1 aprile 2003, n. 4959: "La comunione legale tra coniugi di cui all'articolo 177 del codice civile riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali e finalizzati all'acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale dei beni". Ha quindi escluso che possa comprendersi nella comunione legale dei beni il contratto di conto corrente concluso con la banca dal coniuge intestatario, essendo detto contratto "fonte, a seguito di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest'ultimo".
Ed ancora la Cassazione, con la sentenza del 27 aprile 2004, n. 8002, ha precisato che il regime di cui all'articolo 177 del codice civile viene in realtà ad indirizzarsi sui soli acquisti di beni e non viene ad inerire, invece, all'instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali, ove mai fatti oggetto di cointestazione nell'ambito di un conto corrente bancario, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono, quindi, alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale.
Questo vale sia che si tratti conto personale che di conto cointestato.
Con la differenza che, in quest'ultimo caso, stante la presunzione di contitolarità sopra detta, sarà necessario dimostrare appunto la provenienza delle somme.
Di contrario avviso è la Cassazione penale (sentenza del 13 novembre 1997) secondo cui anche il denaro depositato in un istituto bancario è oggetto della comunione, senza che possa ammettersi una prova contraria, sia che provenga dall'attività di uno solo dei coniugi sia che provenga dalle singole attività dei due coniugi, ritenendo di conseguenza legittimo il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto la metà dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati esclusivamente al coniuge dell'imputato.
Ulteriore ostacolo derivante dalla cointestazione del conto, è la possibilità di configurare una donazione indiretta da parte del coniuge che ha versato il denaro in favore dell'altro.
Mediante la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, infatti, si realizza, con il mezzo del contratto di deposito bancario, l'arricchimento senza corrispettivo da parte di un contestatario in favore dell'altro (Cassazione, sentenza n. 26983/2008).
Il coniuge beneficiario, tuttavia, dovrebbe dimostrare l'esistenza dell'animus donandi, ossia che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.