L'articolo 2, comma 1 bis, del Decreto Legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge del 11 novembre 1983, n. 638, prevede come reato l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Trattasi di reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare e non fu, invece, effettuato nel termine utile, a nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accertato.
Detto termine scade, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, del Decreto legislativo del 18 novembre 1998, n. 422, il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
A questo termine (e non a quello di accertamento del reato) deve farsi riferimento ai fini del calcolo della prescrizione (Cassazione, sentenza del 19 novembre-6 dicembre 2013, n. 49121).
A tal fine va anche considerata la sospensione di cui all'articolo 2, comma 1 quater, della Legge n. 638/1983, il quale stabilisce che, durante il termine di cui al comma 1 bis (tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, concessi al datore di lavoro per provvedere al versamento), il corso della prescrizione rimane sospeso.