L'articolo 570, comma 2, numero 2, del Codice penale punisce come reato la violazione da parte dei genitori dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno, anche a prescindere da una statuizione del giudice civile sull'importo del mantenimento.
Tale ipotesi di reato è ben diversa da quella prevista dall'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione ai figli, senza limitazione di età, dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio.
Quest'ultima fattispecie prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto, essendo appunto sufficiente, si ribadisce, il mero inadempimento dell'obbligo stabilito dalla sentenza divorzile.
Al contrario, al fine della responsabilità penale per il reato di cui all'articolo 570 del Codice penale, si deve verificare in concreto sia che l'imputato abbia consapevolmente contravvenuto agli obblighi nei confronti dei figli pur essendo in grado di farvi fronte, sia l'effettiva mancanza di mezzi di sussistenza da parte dei figli minori (Cassazione, sentenza 8 maggio 2014, n. 18951).