Secondo la Corte di Cassazione commette il reato di stalking (più precisamente di "atti persecutori") chi perseguita il proprio ex con messaggi minacciosi, anche se questo avviene tramite Facebook (Cassazione, sentenza del 30.08.2010, n. 32404).
In particolare la Corte ha affermato che le molestie caratterizzanti la condotta tipica del delitto di atti persecutori possono essere integrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network” (ad esempio “facebook”), nonchè con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima.